Cassazione penale sez. V, 30/09/2020, n.10981
La finalità di intercettare conversazioni telefoniche o ambientali consente all’operatore la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi di privata dimora, oggetto di tali mezzi di ricerca della prova, senza che il pubblico ministero sia tenuto a precisare le modalità di intrusione delle microspie in tali luoghi e senza che la relativa omissione determini alcuna nullità. La finalità di intercettazione consente, poi, all’operatore l’introduzione, anche da remoto, nel dispositivo elettronico indicato nel decreto autorizzativo e di installare il trojan mediante le modalità tecniche necessarie.
